Accesso civico generalizzato

Dettaglio Amministrazione Trasparente

Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5 bis d.lgs. n. 33/2013. Tale tipologia di accesso civico è stata prevista con la finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013). L’accesso civico generalizzato è, quindi, esercitabile relativamente ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali già sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione.

La richiesta di accesso civico generalizzato ha ad oggetto la richiesta di accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle amministrazioni del sistema Regione, ulteriori rispetto a quelli soggetti a obbligo di pubblicazione. La richiesta di accesso civico generalizzato può essere presentata da chiunque, non necessita di motivazione e il richiedente non deve dimostrare di avere un interesse qualificato collegato ai dati e ai documenti oggetto della richiesta. L’accesso civico generalizzato è stato introdotto dal Decreto Legislativo n. 97 del 25/05/2016

Presentazione della richiesta

La richiesta va indirizzata al Dirigente preposto all’ufficio dell’Amministrazione che ha formato o detiene stabilmente il documento. La domanda può essere presentata verbalmente di persona o per iscritto, utilizzando apposito modulo e consegnata nelle seguenti modalità:

Termini di conclusione del procedimento e Tutela

Il procedimento si conclude entro 30 giorni, in assenza di controinteressati;  in presenza di quest’ultimi, il termine è differito di 10 giorni. In caso di diniego, di mancata o parziale risposta da parte dei controinteressati, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT (Responsabile per la prevenzione della Corruzione e Trasparenza); in alternativa il richiedente può ricorrere al Difensore Civico regionale o al Direttore Generale.

Il richiedente può inoltre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni.

Articolo 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013

Ultimo aggiornamento: 26/06/2024, 11:21