Accesso civico semplice

Dettaglio Amministrazione Trasparente

Chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne hanno omesso la pubblicazione sul proprio sito web (art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013). L’accesso civico, quindi, è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione.

La richiesta di accesso civico semplice ha ad oggetto i documenti, le informazioni e i dati delle amministrazioni del sistema Regione che sono soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi della normativa vigente, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione, ai sensi del decreto legislativo 14/03/2013 n.33. La richiesta di accesso civico semplice può essere presentata da chiunque, non necessita di motivazione e il richiedente non deve dimostrare alcun interesse qualificato collegato ai documenti, informazioni e dati oggetto della richiesta.

 

Presentazione della richiesta

La richiesta va indirizzata al Responsabile anticorruzione e trasparente dell’Ente - Dott. Antonio Francesco Temussi.

La domanda deve essere presentata per iscritto, utilizzando apposito modulo, ai seguenti indirizzi:

Termini di conclusione del procedimento e Tutela

Il procedimento si conclude entro 30 giorni e il termine decorre dalla data di presentazione della richiesta al RPCT. In caso di diniego, mancata o parziale risposta da parte del RPCT alla richiesta di Accesso Civico semplice, il richiedente può ricorrere al Difensore Civico regionale o al Direttore Generale.

Il richiedente può inoltre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni.

  • Articolo 5, comma 1, d.lgs. n. 33/2013
  • Articolo 2, comma 9-bis, l. 241/90

Ultimo aggiornamento: 26/06/2024, 11:19