Segnalazione illeciti - Whistleblowing

Dettaglio Amministrazione Trasparente

Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U. n. 41/25, in data 24 giugno 2025 sono state approvate le Linee guida dell’E.R.S.U. di Sassari per la tutela del dipendente che segnala violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea (c.d. whistleblower) ai sensi del D. Lgs. 24/2023 ed in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 52/10 del 23.12.2024 avente ad oggetto:  Adozione delle Linee guida regionali per la tutela del dipendente che segnala violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea (c.d. whistleblower). D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24

Il whistleblower è la persona che segnala al Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPCT) le violazioni di disposizioni normative regionali, nazionali ed europee, intese come comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ente, di cui sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

Cosa si può segnalare?

(Art. 2 del d.lgs. 24/2023)

La segnalazione deve riguardare una delle seguenti circostanze:

  • violazioni già commesse;
  • violazioni che potrebbero verificarsi in futuro;
  • fondato sospetto che sia stata commessa o che possa essere commessa una violazione;
  • condotte volte ad occultare tali violazioni.

La segnalazione deve essere corredata da una descrizione della violazione e supportata da idonea documentazione o da informazioni concrete, precise e concordanti che consentano lo svolgimento delle verifiche istruttorie da parte del RPCT.

 

Cosa NON si può segnalare?

(Art. 2, c. 2 lett. a. del d.lgs. 24/2023)

Il canale di segnalazione whistleblowing non è utilizzabile per le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico con l’Amministrazione o con le figure gerarchicamente sovraordinate.

 

Chi può segnalare?

(Art. 3 del d.lgs. 24/2023)

Possono segnalare tramite il canale whistleblowing i dipendenti dell’Ente, i lavoratori autonomi, i collaboratori, i liberi professionisti e i consulenti, i volontari e i tirocinanti anche se a titolo gratuito che prestano la propria attività presso l’Ente.

Le segnalazioni anonime sono prese in considerazione dal RPCT solo se adeguatamente circostanziate, in maniera tale da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati. Il segnalante anonimo non beneficia di alcuna tutela in caso di ritorsioni.

Quando si può segnalare?

(Art. 3 del d.lgs. 24/2023)

La segnalazione può essere effettuata:

  • in pendenza del rapporto giuridico con l’Ente,
  • prima dell’inizio del rapporto giuridico (ad esempio, se con la segnalazione si fa riferimento ad informazioni raccolte durante la fase di selezione o precontrattuale),
  • durante il periodo di prova,
  • successivamente alla cessazione sempre che si tratti di informazioni relative al periodo precedente allo scioglimento del rapporto giuridico.

Per una corretta segnalazione, ricorda che...

Le segnalazioni devono essere chiare, circostanziate e non sono ammissibili qualora fondate su meri sospetti, voci di corridoio, circostanze generiche e fatti non verificabili.
A garanzia della completezza si suggerisce di compilare attentamente la modulistica.

Il segnalante deve indirizzare la segnalazione esclusivamente al RPCT utilizzando i canali indicati di seguito.

Come fare una segnalazione interna al RPCT

(Art. 4 del d.lgs. 24/2023)

Le modalità operative per inviare la segnalazione riportate nelle Linee Guida dell'E.R.S.U. prevedono differenti canali di trasmissione:

  1. utilizzo della piattaforma informatica
  2. trasmissione a mano o tramite servizio postale
  3. segnalazione verbale
  4. (non più utilizzabile) segnalazione tramite posta elettronica

Vediamo nel dettaglio le diverse possibilità:

1. Utilizzo della Piattaforma informatica

L’Ersu di Sassari, analogamente alla Regione Sardegna, ha aderito al progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia e del Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali e ha adottato la piattaforma informatica prevista per adempiere agli obblighi normativi, che utilizza strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:

  • la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata con descrizione del fatto, delle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato, degli elementi idonei a identificare il soggetto a cui attribuire i fatti segnalati;
  • la segnalazione viene ricevuta e gestita dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPCT), fermo restando il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;
  • nel momento dell’invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta del RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
  • la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno che dall'esterno dell'Ente. A completa garanzia della navigazione anonima è sempre consigliabile effettuare l'accesso alla piattaforma al di fuori di reti dotate di sistemi di tracciamento degli accessi per ragioni di sicurezza informatica.

Accedi alla piattaforma informatica Ersusassari. Whistleblowing

Ricordati di prendere visione dell' Informativa sul trattamento dei dati personali prima dell'accesso in piattaforma.

Per maggiori informazioni sulla piattaforma visita il sito whistleblowing.it

2. Trasmissione a mano o tramite servizio postale

Trasmissione tramite servizio postale o consegna a mano in plico chiuso e sigillato all’indirizzo del RPCT – Via Coppino 18 - Sassari specificando nella busta la dicitura RISERVATA PERSONALE, e avendo cura di NON indicare i propri dati personali sul plico esterno, possibilmente utilizzando uno dei moduli riportati in calce.

 

3. Segnalazione verbale al RPCT

Nel caso il segnalante preferisca riferire verbalmente i fatti al RPCT questi provvederà personalmente, con la massima discrezione, a identificare il segnalante e riportare per iscritto il contenuto della segnalazione.

4. (non più utilizzabile) Segnalazioni tramite posta elettronica

Alla luce delle sopravvenute disposizioni normative a tutela dell’identità del segnalante, si ritiene ormai superato l’utilizzo del mezzo della posta elettronica (sia essa personale o istituzionale, ordinaria o certificata) e si consiglia l’utilizzo delle altre modalità di segnalazione sopra riportate nei punti 1-2-3.

 

Come fare una segnalazione esterna all'ANAC

Se, al momento della presentazione della segnalazione, ricorrono i presupposti dell’articolo 6 del d.lgs. 24/2023 la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna che consiste in una comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite i canali richiamati sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione - Whistleblowing.

Quali sono le tutele per il segnalante?

1. Riservatezza
(Art. 4 del d.lgs. 24/2023 e Art. 12 del d.lgs. 24/2023)

L'identità della persona segnalante, compresa qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi anche indirettamente tale identità, non può essere rivelata senza il consenso espresso del whistleblower fatta eccezione per le persone competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.
Il RPCT, quale soggetto destinatario delle segnalazioni, garantisce la massima riservatezza anche dell'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione.
La segnalazione è sottratta per legge all'accesso documentale e a quello civico generalizzato.

2. Divieto di ritorsioni
(Art. 17 del d.lgs. 24/2023)

I segnalanti non possono subire alcuna ritorsione ed è vietato qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione che abbia provocato o possa provocare alla persona segnalante un danno ingiusto.

Altri soggetti tutelati
(Art. 3, c. 5 del d.lgs. 24/2023)

Il divieto di misure ritorsive e, in generale, tutte le misure di protezione (Art. 16 d.lgs. 24/2023 e Art. 22 d.lgs. 24/2023) si applicano anche:

  1. ai facilitatori, vale a dire coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
  2. alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
  3. ai colleghi di lavoro della persona segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
  4. agli enti di proprietà della persona segnalante o che operano nel medesimo contesto lavorativo della stessa oppure per cui tale persona presta la sua attività lavorativa.

Perdita delle tutele
(Art. 16, c. 3 del d.lgs. 24/2023)

La tutela e protezione della persona segnalante non è garantita quando, in correlazione alla segnalazione whistleblowing, è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

In tali ipotesi alla persona segnalante è irrogata dall’Ente una sanzione disciplinare.

Allegati

Determina del Direttore generale n. 604 del 02/07/2025 - Adozione Linee Guida  (PDF 310,92 KB)

Determina del Direttore Generale n. 604 del 02/07/2025 - Adozione Linee Guida Whistleblowing - Pubblicato il 03/07/2025

Delibera n. 41 del 24.06.2025_Approvazione Linee Guida whistleblowing (1)  (PDF 369,93 KB)

Delibera n. 41 del 24/06/2025 - Approvazione Linee Guida Whistleblowing - Pubblicato il 02/07/2025

ERSU_LineeGuidaWhistleblowing  (PDF 1.496,55 KB)

Linee Guida Whistelblowing - Pubblicato il 02/07/2025

ERSU_Allegato1-ISTRUZIONI  (PDF 1.009,59 KB)

Allegato 1 - Istruzioni - Pubblicato il 02/07/2025

Allegato2_ERSU-Modulo A  (DOCX 53,79 KB)

Allegato 2 - Modulo A - Pubblicato il 02/07/2025

Allegato3_ERSU-Modello B  (DOCX 61,09 KB)

Allegato 3 - Modulo B - Pubblicato il 02/07/2025

ERSU_informativa privacy segnalazione illeciti_2025_signed  (PDF 689,76 KB)

Informativa Privacy Whistleblowing - Pubblicato il 02/07/2025

  • Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24
    Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Ultimo aggiornamento: 03/07/2025, 09:35